Immigrazione: i numeri, le parole sbagliate e altri imbrogli
di Maria Rosaria Baldin (*)
Richiedenti asilo, profughi, sfollati, rifugiati, immigrati, extracomunitari, migranti economici, clandestini… E ancora asilo politico, protezione sussidiaria, protezione umanitaria, protezione temporanea, convenzione di Dublino… Tante parole per definire situazioni diverse che spesso vengono mescolate contribuendo ad aumentare la confusione. Quindi è il caso di partire dall’abc dell’immigrazione e dell’asilo.
La legislazione:
Accogliere i profughi non è semplicemente un atto di solidarietà, ma un obbligo che ci deriva:
– Dall’articolo 10 della Costituzione («L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici»).
– Dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (Articolo 13 – «1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato. 2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese». Articolo 14 – «1. Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni. 2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l’individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite»).
– Dalle Convenzioni Internazionali e direttive Ue (leggi emanate dall’Unione Europea che gli Stati membri sono obbligati a recepire nella propria legislazione nazionale, altrimenti ricevono multe molto salate come pure nel caso di “scorretto recepimento”). Nel caso in cui la Corte di Giustizia Europea dichiari che una norma è illegittima in base alle direttive Ue, la stessa decade automaticamente (come succede quando la Corte Costituzionale italiana dichiara illegittima una legge nazionale). Inoltre le leggi degli Stati attuate in applicazione di una direttiva Ue hanno la precedenza rispetto alle altre leggi nazionali. Se quindi l’Italia ha una legge di minor favore rispetto a quanto previsto dalla direttiva, si disapplica la legge nazionale in favore di quella relativa alla direttiva.
Da tutto questo derivano le leggi nazionali
– Testo unico sull’immigrazione: è il Decreto Legislativo 286 del 1998 che contiene tutte le normative legate all’immigrazione (legge 40/98 cosiddetta Turco-Napolitano; legge 189/2002 cosiddetta Bossi-Fini; legge 94/2009 cosiddetto Pacchetto di sicurezza Maroni). Regolamenta la posizione dei cosiddetti migranti economici, degli studenti, di chi viene in Italia per lavorare, fare il turista, farsi curare e così via.
– Legislazione sull’asilo politico: sono le leggi che regolamentano la posizione di profughi, rifugiati politici, richiedenti asilo e protezione umanitaria; la principale legge deriva dalla Convenzione di Ginevra del 1951. In recepimento alle direttive europee l’Italia ha adottato, fra le altre, le seguenti leggi: Decreto legislativo 85/2003, in attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e alla cooperazione in ambito comunitario (diritto d’asilo); Decreto legislativo 140/2005, in attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (diritto d’asilo); Decreto legislativo 251/2007, in attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (diritto d’asilo).
– Convenzione di Dublino emanata per la prima volta il 15 giugno 1990 e successivamente modificata dai regolamenti Dublino I, II, III: stabilisce che il profugo può chiedere lo status di rifugiato nel primo Paese europeo di approdo.
Migranti economici, profughi e richiedenti asilo
Possiamo dividere i migranti in due grandi categorie:
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migranti economici, cioè coloro che si recano in un altro Paese alla ricerca di una vita migliore;
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profughi e richiedenti asilo, ovvero chi fugge da una situazione di guerra e chi chiede protezione in un altro Paese.
Nel primo caso è necessario seguire la complessa procedura del decreto flussi e delle quote d’ingresso (quando ci sono); la legislazione italiana infatti non prevede la possibilità di entrare regolarmente in Italia per cercare un lavoro.
Nel secondo si deve presentare una domanda che sarà valutata da una delle 10 (ora aumentate a 20) commissioni territoriali per l’asilo. In base alla gravità della situazione personale il richiedente asilo potrà ottenere:
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l’asilo politico in base alla Convenzione di Ginevra del 1951 se è in grado di dimostrare di aver subìto personalmente violenze: in questo caso il richiedente diventerà un rifugiato politico;
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la protezione sussidiaria, per chi non è in grado di dimostrare abusi subiti personalmente, ma viene da una zona comunque pericolosa;
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La protezione umanitaria, rilasciata a discrezione della questura su sollecitazione della commissione territoriale quando il richiedente, pur non rientrando nelle due precedenti categorie, necessita di una qualche forma di protezione.
È importante sottolineare che:
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chiedere l’asilo politico significa tagliare i ponti con il proprio Paese d’origine (l’ambasciata viene informata della domanda) e non poterci tornare; significa anche non sapere se la domanda di protezione sarà o meno accolta, rischiando quindi di essere rimandati da dove si era fuggiti.
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Chi arriva via mare (Lampedusa, Pozzallo, Siracusa, ecc.) ha, nella quasi totalità dei casi, diritto a una qualche forma di protezione, ma è una minima parte di chi entra in Italia (dal 10 al 15%) perché la maggior parte degli ingressi avviene per via aerea o via terra. E questo non viene quasi mai ricordato.
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Quasi tutti i profughi fuggono affrontando uno spaventoso viaggio nel deserto, le torture libiche, il viaggio in mare: lo fanno perché non hanno altra scelta. Quando c’è la guerra (o una feroce dittatura come in Eritrea) si scappa più in fretta che si può e si cerca di andare nel posto più vicino.
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Il richiedente asilo o protezione, mentre attende la valutazione della pratica, non può lavorare.
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Chi arriva via mare di solito non vuole fermarsi in Italia ma raggiungere altri Paesi europei: sia perché lì ha parenti o amici e sia perché è ormai noto che l’Italia non è un Paese accogliente e sicuro (lo confermano le sentenze non solo di tribunali italiani ma della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di Giustizia Ue che ci ha condannato per “trattamento inumano e degradante e tortura” legato ai respingimenti in mare voluti da Maroni e vietati dalla legislazione internazionale; (la cosiddetta sentenza Hirsi, emanata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo il 23.02.2012)
Il sistema di accoglienza
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I richiedenti asilo sono accolti nei Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA), in attesa di essere identificati e, successivamente, all’interno del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR). Dato l’alto numero di sbarchi – e soprattutto visto che i governi italiani sembrano sempre di fronte a imprevisti, a “emergenze” anche se il fenomeno non è nuovo – i posti disponibili nei centri Sprar non sono sufficienti. Per questo il ministero dell’Interno aveva inviato a tutti i Comuni una richiesta per l’ospitalità dei profughi. Quasi tutti hanno dichiarato di non poter effettuare alcuna ospitalità. Sono state quindi attivate le prefetture: il ministero ha stabilito il numero dei profughi da suddividere per regione e per provincia in base al numero degli abitanti; pubblica inoltre i bandi per le Onlus e gli organismi alberghieri idonei e interessati a ospitarli.
Un esempio: quanti profughi e richiedenti asilo sono ospitati in Veneto:
In base ai dati di febbraio 2015 diffusi dal ministero dell’Interno sappiamo che il Veneto, contrariamente a quanto afferma il governatore Luca Zaia, ospita 2494 persone fra rifugiati e richiedenti asilo, pari al 4% dei profughi e rifugiati presenti in Italia e allo 0,05% degli abitanti della nostra Regione. Queste persone sono suddivise fra temporaneamente presenti (strutture provvisorie di accoglienza che hanno vinto i bandi delle prefetture): 2.191 e posti Sprar: 303.
Gli accordi presi dal governatore del Veneto Luca Zaia alla conferenza Stato-Regioni dello scorso anno, prevedevano che al Veneto fosse assegnata l’accoglienza di 3.700 profughi.
Invece 514.592 è il totale degli stranieri (compresi i cittadini comunitari) presenti in Veneto secondo i dati Istat del gennaio 2014.
È interessante leggere anche il «Rapporto sull’immigrazione in Veneto nel 2014», elaborato dalla Regione, in base al quale il numero degli stranieri presenti è in continuo calo:
Al primo gennaio 2014 gli stranieri residenti in Veneto risultano 514mila, pari al 10,4% della popolazione residente. Fra le regioni italiane, il Veneto si colloca al quarto posto per numero di residenti stranieri dopo Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna. La quota dei residenti stranieri in Veneto rispetto al totale italiano è passata dall’11,4% del 2011 al 10,5% del 2013.
E questa sarebbe la tanto sbandierata invasione del Veneto?
Concludiamo analizzando la parola clandestino:
Nel linguaggio corrente e in base alla legge Turco-Napolitano, che all’art. 10 parla di “Disposizioni contro le immigrazioni clandestine”, clandestino è lo straniero senza permesso di soggiorno che dunque commette un reato penale. Quello che adesso è un reato penale, prima era una contravvenzione amministrativa che prevedeva “solo” l’espulsione e, anche se lo scorso anno si è detto che il reato penale è stato cancellato, in realtà è stata solo approvata una legge delega, la n. 67/2014, che deve ancora essere attuata dal governo. Lo straniero in questione, in base alla legge e per il solo fatto di non avere un pezzo di carta e un timbro nel passaporto è considerato delinquente esclusivamente per la sua condizione personale.
Clandestino è una parola che deriva dal latino e significa letteralmente: «Colui che si nasconde alla luce del giorno». Già questo ci mostra come sia completamente sbagliato parlare di clandestini a proposito dei migranti e profughi che sbarcano a Lampedusa. Essi infatti non si nascondono, anzi cercano in tutti i modi di farsi vedere. Ci troviamo davanti a un pazzesco controsenso linguistico e anche purtroppo a una incredibile superficialità nell’uso delle parole da parte dei giornalisti. E questo nonostante da anni esista la Carta di Roma che ne ha censurato l’utilizzo.
Ma anche fra i cosiddetti clandestini c’è chi è di serie A e chi di serie B. Ricordate? Nessun giornale o tg ha mai parlato di Ruby/Karima come di una clandestina (e ladra, per giunta) ma si è scritto che era “Senza documenti”, nonostante fosse in possesso soltanto di un permesso di soggiorno «per motivi di giustizia» (tipologia di permesso provvisorio rilasciato a chi deve difendere i propri diritti in tribunale: non permette di lavorare, né di avere residenza, né di affittare una casa o andare all’estero). Eppure la ragazza è andata in Austria a una festa ed è stata seguita dalle tv di mezzo mondo. Quasi nessuno si è scandalizzato… potere delle “amicizie” o potere delle parole come si diceva sopra? Come sarebbe stata vista Karima (e chi le si è accompagnato) se l’avessero presentato come una qualsiasi prostituta irregolare?
(*) Oggi la “bottega” dalle 7 in poi ospita solo post legati alla guerra (non dichiarata) dell’Occidente contro migranti e profughi. Chiediamo a chi ci legge di aiutarci prossimamente ad approfondire i temi che abbiamo affrontato oggi; anche raccontando qui le storie di chi viene accolto e di chi viene respinto, di chi è dalla parte dei migranti e dei profughi e per questo subisce intimidazioni (esemplare la vicenda di Radio Onda D’urto a Brescia), di chi nelle istituzioni alimenta il razzismo dei fascioleghisti ma anche delle voci di molte/i che si oppongono a ogni razzismo e fascismo.