Rifiuti: migliori tecnologie disponibili, il detto e il non detto

di Marco Caldiroli (*)

Recentemente abbiamo ricordato il ruolo (possibile) delle decisioni UE sulle migliori tecnologie disponibili che vengono via via emesse sulla base delle linee guida europee sulle diverse filiere produttive soggette prima alla direttiva IPPC (riduzione e prevenzione integrata dell’inquinamento) e oggi alla direttiva IED (emissioni industriali). https://www.medicinademocratica.org/wp/?p=6658

Il caso più recente (Gazzetta Europea del 17.08.2018) è la decisione 2018/1147 che “stabilisce le conclusioni sulle migliori tecnologie disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti”, entro 4 anni tutti gli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) dovranno adeguarsi a quanto riportato.
Va tenuto in conto che la maggior parte degli impianti (a partire da quelli che fanno solo stoccaggio o ricondizionamento dei rifiuti – anche se spesso con questo termine si occultano vere e proprie operazioni di miscelazione in particolare tra rifiuti pericolosi e non pericolosi) non sono soggette ad AIA ma ad autorizzazioni “meno impegnative” (art. 208 e seguenti Dlgs 152/06). In ogni caso, le norme italiane, rimandano come riferimento di “buona tecnica” alle BAT che quindi possono essere “fatte valere” – da chi vuole farle valere – anche per impianti non soggetti ad AIA.

La frequenza e la gravità degli incendi che hanno colpito e colpiscono impianti di stoccaggio di rifiuti evidenziano la necessità di mettere “ordine” in questi impianti a partire dal contenuto delle autorizzazioni (e al loro controllo).
La decisione UE arriva qualche mese dopo la circolare del Ministero dell’Ambiente del 15.03.2018 recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” che, infatti, riprende (o anticipa se vogliamo) diversi passaggi della decisione UE.

La decisione UE sulle BAT del trattamento dei rifiuti, in realtà, non contiene dei postulati “rivoluzionari” ma mette ordine (e in Italia, in questo campo, ce n’è bisogno !), stiamo parlando letteralmente di “ordine” : è un principio che viene ripetuto e articolato più volte e per tutti i trattamenti : ordine nella definizione delle aree di stoccaggio (garantendo spazi specifici per ogni tipologia di rifiuti), ordine nelle modalità di stoccaggio (limite dei cumuli, protezione dei cumuli dagli eventi atmosferici), ordine (valutazione preliminare) per le attività di miscelazione (che vanno autorizzate !), ordine (e sicurezza) nei passaggi nei depositi delle diverse aree di stoccaggio, ordine nell’evitare di mettere vicini rifiuti tra loro incompatibili e si potrebbe andare avanti per molto.

La decisione invece è alquanto “povera” nell’approfondimento tecnico, si caratterizza principalmente nell’identificare i rapporti tra singole tipologie di trattamento (senza entrare nel merito di ognuna) e gli impatti connessi prevedibili (in particolare il rilascio di sostanze in matrici ambientali, atmosfera, suolo, acque) associando i principali contaminanti con i diversi trattamenti e quindi individuando obblighi di gestione e di monitoraggio.
Sotto questo profilo un “memento” va dedicato alla questione delle emissioni odorigene che spesso hanno la funzione di “campanello d’allarme” per le popolazioni residenti vicine a impianti del genere.
E’ positivo che se ne parli perché questo rafforza le recenti modifiche legislative nazionali che – finalmente – cominciano a considerare la questione una “cosa seria” (art. 272 bis del Dlgs 152/06) , inoltre la decisione UE si preoccupa sia delle iniziative di prevenzione per evitare o ridurre la formazione di emissioni odorose sia dei sistemi di abbattimento (che possono però poco quando si tratta non di emissioni convogliate ma di emissioni diffuse).

Un aspetto interessante è quello dei livelli di emissione negli “scarichi indiretti in un corpo idrico ricevente”, la decisione UE si occupa principalmente di metalli e individua soglie più restrittive rispetto a quelle vigenti nel Dlgs 152/06 : ci si aspetta pertanto che tali limiti siano applicati nelle nuove autorizzazioni e nei rinnovi di quelle esistenti. Non è una questione secondaria : in Italia molti, troppi, impianti (non solo di trattamento rifiuti) godono di “deroghe” ai limiti allo scarico nei fiumi, ovvero di soglie anche superiori ai limiti nazionali, altro che BAT !

Come è possibile che un ente “certifichi” la corretta attuazione delle migliori tecnologie disponibili permettendo soglie che non solo sono superiore a quelle ottenibili con la loro applicazione ma anche superiori ai limiti, ben più permissivi, stabiliti dalle norme nazionali ?

Da ultimo la decisione fornisce alcune indicazioni su alcuni aspetti “emergenti” (dall’esperienza e dalle più recenti norme) come quelle relative al trattamento dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) ed in particolare del rilascio di clorofluorocarburi (CFC) durante le operazioni di trattamento di frigoriferi, condizionatori ecc e quelle relative alla prevenzione delle deflagrazione (il crimine Eureco di Paderno Dugnano ci ricorda l’importanza di tale aspetto anche in questo campo),

Un difetto (probabilmente ineliminabile data l’ampiezza della gamma dei trattamenti cui i rifiuti possono essere sottoposti) è che la decisione UE, pur elencando i principali trattamenti e le corrispettive BAT “di base” da rispettare, non riesce a fornire una visione d’insieme della filiera pertanto per chi non conosce in partenza il tema risulta di lettura difficoltosa.
D’altronde le linee guida (BREF) europee, che risalgono al 2006, riempiono 626 pagine e non sono comunque esaustive data anche la continua innovazione e introduzione di nuovi metodi.
Tenendo conto che il BREF (disponibile su
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/wt_bref_0806.pdf ) è solo in lingua inglese per chi vuole approfondire risulta comunque utile la lettura della versione italiano incluso nel DM 29.01.2007 di cui si propone un estratto (relativo ai trattamenti chimico-fisici dei rifiuti liquidi e solidi)dm 29 gennaio 2007 trattamento rifiuti.pdf_extract

Insomma, chi vuole utilizzare lo strumento delle BAT per meglio capire il mondo del trattamento rifiuti (e di altre filiere industriali) e non farsi fregare da imprenditori e/o enti pubblici “poco attenti” (e quindi perseguire un ambientalismo scientifico e non improvvisato) deve cercare di capire e conoscere sia quali siano le migliori tecnologie disponibili per quella tipologia di impianto sia i suoi principi di funzionamento.

(*) ripreso da Medicina Democratica

 

danieleB
Un piede nel mondo cosiddetto reale (dove ha fatto il giornalista, vive a Imola con Tiziana, ha un figlio di nome Jan) e un altro piede in quella che di solito si chiama fantascienza (ne ha scritto con Riccardo Mancini e Raffaele Mantegazza). Con il terzo e il quarto piede salta dal reale al fantastico: laboratori, giochi, letture sceniche. Potete trovarlo su pkdick@fastmail.it oppure a casa, allo 0542 29945; non usa il cellulare perché il suo guru, il suo psicologo, il suo estetista (e l’ornitorinco che sonnecchia in lui) hanno deciso che poteva nuocergli. Ha un simpatico omonimo che vive a Bologna. Spesso i due vengono confusi, è divertente per entrambi. Per entrambi funziona l’anagramma “ride bene a librai” (ma anche “erba, nidi e alberi” non è malaccio).

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